Articolo abrogato dalla L.R. 28/09/2012, n. 11. L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Programma quinquennale

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni già costitute o in via di costituzione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 142 del 1990, come pure delle Comunità Montane dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.

2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti Locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta Regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio Regionale, espressa con deliberazione.

3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni.”

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