Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013, n. 3. L’articolo 17 così recitava: “Art. 17. - 1. Il primo comma dell'articolo 58 della L.R. 5 dicembre 1977, n 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8".

2. Il settimo comma dell'articolo 58 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari".”

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