Articoli abrogati dalla L.R. 21/10/2020, n. 25, così recitavano:

“Art. 17 - Debito fuori bilancio per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico

1. Per il completamento degli interventi previsti dai Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di rilocalizzazione in via preventiva degli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali negli anni, al fine della riduzione della vulnerabilità, sulla base dei criteri di definizione della scala di priorità e per la concessione del contributo individuati con Delib.G.R. 30 novembre 2009, n. 9-12658 (Delib.G.R. 29 novembre 2007, n. 19-7652 - Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico-idrogeologico ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 9/2007. Individuazione dei criteri per la definizione delle priorità per la concessione di contributi per la rilocalizzazione di immobili ad uso abitativo e della metodologia per il calcolo del contributo stesso), è riconosciuto un debito fuori bilancio pari ad euro 577.534,67 a favore degli enti locali indicati nell'allegato B.

2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.


Art. 18 - Debito fuori bilancio a valere sul "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"

1. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali dell'edilizia sociale e risultante agli atti, in riferimento allo stato di avanzamento dei cantieri del "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012", per interventi inerenti l'edilizia sovvenzionata, l'edilizia agevolata e agevolata sperimentale, già finanziati con risorse statali delle quali è necessaria la reiscrizione in spesa a bilancio, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio relativo ai contributi da erogare a favore dei soggetti attuatori fino alla conclusione dei cantieri in atto.

2. Il debito fuori bilancio di cui al comma l è quantificato in un importo pari a euro 14.236.031,90 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per il finanziamento delle spese in materia di edilizia residenziale pubblica", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.”

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