Articolo corretto con Avviso di rettifica in B.U. 02/03/2009, n. 9, Suppl. Ord. e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

"Art. 11 - Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 19/2008 e proroga termini

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:

a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;

b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;

c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.";

b) al comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole "modalità di erogazione e di revoca", sono aggiunte le parole "nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all'articolo 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo";

c) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 23 le parole "e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data" sono soppresse;

d) al quarto periodo del comma 8 dell'articolo 23 le parole "nei successivi quindici giorni" sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 24 le parole ", e propone al Consiglio regionale, se del caso le conseguenti modifiche" sono soppresse;

f) il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 24 è abrogato;

g) il comma 6 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"6. Sono abrogati alla data dell'1 gennaio 2009:

a) l'articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).";

h) il comma 7 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la Delib.C.R. 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L'importo del contributo spettante all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'articolo 20, se inferiore a quello risultante dall'applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.";

i) il comma 8 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all'intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8-bis.";

j) dopo il comma 8 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gesione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.

8-ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del comma 8.".

2. Per l'anno 2008 sono utilmente presentate le domande di finanziamento per i contributi, di cui all'Allegato "A" della Delib.C.R. 22 aprile 1998, n. VI/871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente dell'art. 26 e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna Unione ed a ciascuna fusione), pervenute successivamente al 15 aprile 2008 e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2008."

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