Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 6 - (Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile - Modifiche alla l.r. 16/2004)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - (Anticipazione dei rimborsi)

1. Al fine di abbreviare i termini per l’erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), la Regione, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziare, può anticipare quanto dovuto a favore dei datori di lavoro e delle organizzazioni di volontariato, per le attivazioni che essa stessa abbia effettuato su richiesta del Dipartimento nazionale di protezione civile, previo riconoscimento da parte del medesimo Dipartimento dei rimborsi da erogare. Per le attivazioni diverse da quelle previste al precedente periodo, tale disposizione si applica se l’attivazione è stata tempestivamente comunicata alla Regione e ritenuta ammissibile al rimborso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, direttamente informato dalla Regione.

2. Per le organizzazioni direttamente convenzionate con la Regione per finalità di pronto impiego in caso di emergenza, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 5, l’istruttoria delle richieste di rimborso è svolta dalla Regione. In tutti gli altri casi, l’istruttoria è svolta dalle province nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). Le province sono responsabili dell’istruttoria che svolgono sulle istanze di rimborso, curano la conservazione dei fascicoli presso i propri uffici e trasmettono alla Regione i consuntivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.

3. La Regione effettua verifiche a campione presso le province in ordine alla regolarità dei rimborsi che le stesse hanno disposto.;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 bis, comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 4.3.1.2.11 “Sistema regionale di Protezione Civile” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

1 ter. Agli oneri connessi al finanziamento degli interventi urgenti nonché al finanziamento degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, di cui all’articolo 108, comma 1, lettera a), rispettivamente numeri 2) e 4), del d.lgs. 112/1998, si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 4.1.1.3.387 “Prevenzione dei rischi” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi. La Giunta regionale disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma..”

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