Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 29, così recitava:

"Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell’articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) della L.R. n. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane)».

«6-ter. Il comma 6-bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b).»."

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