Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/12/2022, n. 29, così recitava:

"Art. 173 - (Compatibilità ambientale)

1. La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il loro ambiente, la salute dei cittadini e le loro condizioni di vita, le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola. Ai fini di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Nel caso di progetti di opere statali e d'interesse statale ricadenti nel territorio del parco, la Regione, ai fini dell'intesa di cui al D.P.R. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), acquisisce il parere dell'ente gestore del parco secondo le modalità e le procedure deliberate dal Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale.

3. Le determinazioni della valutazione di impatto ambientale sono riprese nei pronunciamenti, nei pareri e negli atti decisionali dell'ente gestore."

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