Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/12/2022, n. 29, così recitava:

"Art. 166 - (Assemblea dei sindaci)

1. La proposta del regolamento del parco di cui all'articolo 164, nonché le proposte concernenti il piano territoriale di coordinamento e gli altri strumenti di pianificazione di cui agli articoli 17 e 20 della l.r. 86/1983 sono sottoposte al parere dell'assemblea dei sindaci, o loro delegati, dei comuni elencati all'articolo 156, convocata dall'ente gestore del parco.

2. Il parere sulla proposta di piano territoriale di coordinamento espresso a maggioranza assoluta dall'assemblea di cui al comma 1 deve essere formulato entro centottanta giorni dalla data della richiesta ed è obbligatorio e vincolante; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

3. Nei restanti casi i pareri espressi dall'assemblea di cui al comma 1, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'ente gestore sono da questi inviati alla Giunta regionale insieme alle relative proposte di regolamento e di piano."

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