Comma abrogato dall'art. 133, comma 2, della L.R. 30/12/2009, n. 33, così recitava:

"3. Alla legge regionale 2 aprile 1994, n. 8 (Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. La Giunta regionale costituisce un comitato tecnico-scientifico con il compito di collaborare con le strutture regionali, al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e gli interventi per prelievo e trapianto d'organi e tessuti.

2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”;

b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5 assegnandone le relative quote alle strutture identificate nei piani di riparto dei finanziamenti per le spese correnti e per le spese in conto capitale."."

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