Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 36 - Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato.

1. Le commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato adottano le norme regolamentari di cui al terzo comma del precedente art. 14 e al quarto comma del precedente art. 18, entro sessanta giorni dalla data della loro costituzione.

2. Tali norme sono approvate, secondo le rispettive competenze, dalla e dal Consiglio Regionale entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.”

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