Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 28 - Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature

1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a diciotto.

2. Sono legittimati a presentare le liste;

a) le associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella Provincia o circondario firmatarie di contratti collettivi di lavoro, anche congiuntamente fra di loro o soltanto fra alcune di loro. In ogni caso ciascuna associazione non può essere presentatrice di più di una lista in ciascuna Provincia o circondario e, qualora nella Provincia o circondario esistano più associazioni aderenti alla stessa confederazione nazionale, dette associazioni sono tenute a presentare una sola lista;

b) gruppi di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale o circondariale da almeno un anno.

3. Nella fattispecie di cui alla lett. a) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature è effettuata dal Presidente o dal Segretario regionale delle associazioni sindacali dell'artigianato interessate o loro delegati. Mentre nella fattispecie di cui alla lett. b) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli iscritti all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

5. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con la firma autenticata a norma di legge e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di data non anteriore a tre mesi.

6. E` obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.

7. Alla lista è allegata l'indicazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale.

8. La presentazione delle candidature è effettuata fra le ore 8 del trentanovesimo giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, all'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato.

9. Il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte correttamente ai sensi del precedente terzo comma eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;

c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

11. I delegati di liste possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato e delle modificazioni da queste apportate alle liste dei candidati. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati nelle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.”

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