Articolo modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, così recitava:

“Art. 7 - Iscrizione su domanda degli interessati

1. La commissione provinciale per l'artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell'articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, delibera sull'accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla competente commissione provinciale o per l'artigianato, mediante notificazione a termine di legge, la formazione del silenzio assenso.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge a decorrere dalla data dell'iscrizione stessa.

3. Dalla data di presentazione della domanda, gli imprenditori, le società ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonché di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla legge, e non incorrono, sino a intervenuta decisione definitiva sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

4. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette d'ufficio alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte.

7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all'interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.”

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