Articolo modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, così recitava:

“Art. 6 - Funzioni istruttorie dei Comuni

1. Quando le risultanze dell'istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lett. a), quarto comma dell'art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell'interessato, la commissione provinciale per l'artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa o la società artigiana.

2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all'interessato o trasmessi alla commissione provinciale per l'artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale per l'artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell'interessato o d'ufficio, provvede direttamente all'effettuazione dell'istruttoria.”

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