Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

"Art. 4 - Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell’articolo 9-bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 «Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia»

1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole «2.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica»;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all’articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell’anno 2008 secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.»;

c) al comma 2 dell’articolo 2 le parole «2.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «3.000 abitanti»;

d) al comma 3 dell’articolo 2 le parole «con cadenza quinquennale» sono sostituite dalle parole «all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale»;

e) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis - Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti.

1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l’anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, di stinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b);

b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potrà essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1° gennaio 2009.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 6.5.5.3.343 “La riqualificazione e lo sviluppo urbano” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.»;

f) al comma 1 dell’articolo 10 le parole «2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale,» sono sostituite dal le parole «3.000 abitanti, risultante dall’ultimo dato disponi bile dell’Istituto nazionale di statistica,».

2. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia) è apportata la seguente modifica:

a) alle lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 2 e al comma 1 dell’articolo 4 la parola «duemila» è sostituita dalla seguente: «tremila»."

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