L'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 39 così recitava:

"Articolo 39 - (Riduzione degli onorari)

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 52, qualora il collaudatore, senza giustificato motivo, non esegua il collaudo entro i termini previsti dall'incarico, gli onorari ad esso spettanti sono ridotti del cinque per cento per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di ritardo."

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