Articolo modificato dall'art. 1, comma 7, della L.R. 12/08/1999, n. 15; dall'art. 3, comma 7, della L.R. 03/04/2001, n. 6; dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22/03/2007, n. 6; dall'art. 10, comma 1, della L.R. 21/02/2011, n. 3 e, successivamente, l'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 38 così recitava:

"Articolo 38 - (Affidamento degli incarichi di collaudo)

1. L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l’intervento e, limitatamente alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti contaminati e alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo, dal direttore della direzione competente in materia.

3. I rendiconti amministrativi, se prescritti, devono essere trasmessi alla Regione nei termini e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi da parte della Giunta regionale.

4. abrogato

5. Per i tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento degli incarichi è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

6. Per opera di notevole mole o di particolare complessità tecnica possono essere nominate commissioni di collaudo composte da non più di tre tecnici; ove occorra, delle commissioni possono essere assistite da un impiegato amministrativo della Regione o di altro ente pubblico, in servizio, di qualifica o livello non inferiore al settimo o equiparato.

7. Il collaudo non può essere affidato a tecnici, né l'assistenza a funzionari amministrativi che:

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione od alla direzione dell'opera;

b) siano impiegati regionali assegnati al servizio cui appartiene chi ha diretto i lavori;

c) abbiano o abbiano avuto rapporto di dipendenza, o di affari, con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare.

8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; a tal fine i soggetti di cui al precedente art. 3 trasmettono al servizio legale e del contenzioso della Giunta regionale copia degli atti di incarico.

9. I collaudi e l'assistenza di cui al precedente sesto comma, relativi alle opere indicate dal precedente secondo comma, possono essere affidati a impiegati regionali in servizio, ovvero ad impiegati amministrativi, su incarico del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato; per le relative prestazioni si applicano le disposizioni valide per i dipendenti dello Stato.

10. In ogni caso non potranno essere affidati allo stesso collaudatore, impiegato regionale, nell'arco di un anno, più di cinque incarichi, ovvero altri incarichi, qualora quelli effettuati nello stesso arco di tempo, riguardino opere di valore superiore ai 10 miliardi."

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