Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 7 - (Modifiche e integrazioni alla l.r. 26/2003 in materia di servizi locali di interesse economico generale)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 43, dopo le parole “D.lgs.152/1999” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), del comma 1, dell’articolo 44.”.

b) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 44, è aggiunta la seguente:

“h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica, nonché l’approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs. 152/1999, fatte salve le competenze statali in materia di dighe.”.

c) dopo la lettera i bis) del comma 2 dell’articolo 48, è aggiunta la seguente:

“i ter) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.”.

d) dopo il comma 4 bis dell’articolo 52, è inserito il seguente:

“4 ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l’Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli oneri per l’adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari.”.

e) dopo il comma 2 dell’articolo 54, è inserito il seguente:

“2 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da euro 1.000 a euro 20.000 per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall’articolo 95, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e all’articolo 12 bis del r.d. 1775/1933 così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo;

b) da euro 500 a euro 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall’autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d’acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell’articolo 52, comma 4 ter;

c) da euro 500 a euro 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).”.”

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