Comma abrogato dalla L.R. 12/12/2017, n. 36.

Il comma 3 dell’articolo 14 così recitava:

3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 1998, n. 6/39975 (Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla d.g.r. del 2 novembre 1998, n. 6/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l’ufficio VIA del servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro “Procedura VIA regionale”, di cui all’allegato A, punto 2.4 della deliberazione medesima.”

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