Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 3 - (Modifica all’articolo 3 della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Al fine dell’accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

2 ter. I parchi regionali accedono ai contributi regionali in conto capitale a condizione che utilizzino i beni mobili e immobili in modo coerente con le finalità di valorizzazione ambientale previste dalla presente legge e con le disposizioni degli statuti e dei disciplinari d’uso degli immobili stessi, nonché secondo le specifiche disposizioni regionali in materia.».”

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