L’Ord. Comm. Del. R. 20/02/2015, n. 91 dispone che: Il termine entro cui il comune, accertate carenze nella compilazione della istanza, può richiedere per una sola volta le necessarie integrazioni è fissato in 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, mentre il termine entro cui le richieste necessarie integrazioni debbono essere fornite, pena il rigetto dell’istanza, è fissato in 20 giorni.

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