Comma abrogato dalla L.R. 29/12/2014, n. 41, così recitava:

“1. Dopo il comma 10 dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 Re successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Relativamente alle risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revoche e dai ribassi d’asta, una quota pari al 90 per cento è destinata alla costituzione di apposito fondo, denominato “Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione”, finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, nelle more dell’erogazione dei relativi fondi. La restante quota del 10 per cento è destinata al finanziamento di Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni.

10 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 10 bis, nonché i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare nei Programmi indicati nel medesimo comma.”.”

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