La Sent. Corte Cost. 17/06/2021, n. 124 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d’uso senza opere alla segnalazione certificata d’inizio attività di cui all’art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

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