Articolo abrogato dall’art. 75, comma 1, della L.R. 06/02/2024, n. 1, così recitava:

“Art. 80 - (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.”.”

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