Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Art. 18 - Esercizio provvisorio

1. Qualora entro il 1° gennaio non sia ancora esaurito il controllo di cui all'art. 5 sul bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario del nuovo anno, l'ente strumentale si intende autorizzato, sino e non oltre il 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio con l'autorizzazione ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio stesso per ogni mese di gestione provvisoria o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.”

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