Articolo abrogato dalla L.R. 06/06/2008, n. 16.

L'articolo 16 così recitava: "1. In attuazione dell'articolo 25, comma 4, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni il Comune, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di variante anche parziale ad esso, può individuare i casi e gli ambiti territoriali in cui le trasformazioni della destinazione d'uso degli edifici esistenti, da effettuarsi senza l'esecuzione di opere, sono assoggettate a rilascio - sulla base di apposita dichiarazione resa dal richiedente sotto la propria responsabilità - di autorizzazione, allo scopo di controllarne la compatibilità con l'assetto territoriale previsto per la zona di intervento dello strumento stesso, in ottemperanza anche a speciali discipline di settore, e di determinare l'eventuale conguaglio del contributo di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 10/1977. 2. Non sono in ogni caso soggette al regime di cui al comma 1 le trasformazioni della destinazione d'uso di edifici esistenti che avvengano nell'ambito della stessa categoria funzionale individuata ai sensi del decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 41 quinquies della L. 1150/42,(legge urbanistica) e successive modificazioni, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 8. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, per destinazione d'uso in atto dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata si intende quella stabilita da pertinente titolo abitativo edilizio ovvero in difetto da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o per indeterminatezza di tali atti, dalla destinazione d'uso impressa all'immobile stesso al momento dell'individuazione degli ambiti di cui al comma 1. 4. Le trasformazioni della destinazione d'uso di edifici o di unità immobiliari realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia prescritta dallo strumento urbanistico generale a norma del comma 1 comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della L. 47/1985 nonché la corresponsione del contributo dovuto a norma della presente legge come se l'intervento stesso fosse stato eseguito mediante opere edilizie."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino