Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.R. 07/08/2017, n. 24.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della L.R. 07/08/2017, n. 24 la disposizione prevista al presente articolo, come sostituito dalla L.R. 24/2017, non si applica ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali in corso alla data del 26/08/2017 al quale continua ad applicarsi la disposizione previgente.

L’articolo 8 previgente così recitava:

“Art. 8. - (Programma regionale annuale di attività e di interventi)

1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale".

2. Le principali finalità del Programma regionale sono:

a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;

b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;

c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;

d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;

e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;

i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;

j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.

3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:

a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.

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