Articolo non più applicabile ai sensi della Circ.Dip.Tut.Amb. del 27/12/02 n.3. L'articolo così recitava: 1. I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72-septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione.

"1-bis. Il piano di organizzazione disciplina anche la distanza degli impianti di cui all'articolo 72-septies, comma 2, da civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze. Tale distanza non può comunque essere inferiore a 50 metri dal centro dell'antenna limitatamente al cono di emissione dell'impianto, inteso come spazio in cui l'attenuazione di antenna nelle due direzioni orizzontale e verticale sia inferiore a tre decibel"

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