Articoli abrogati dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitavano:

“Articolo 55 - (Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire o di DIA, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'Amministrazione comunale. La valutazione dell'Agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 49.

 

Articolo 56 - (Demolizione di opere abusive)

1. La demolizione delle opere abusive è disposta con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ed è eseguita a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 45 o nel termine all'uopo fissato nell'ordinanza stessa in tutti gli altri casi.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a spese del responsabile dell'abuso, previa valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale circa le modalità con cui procedere all'esecuzione d'ufficio della demolizione.

3. I lavori di demolizione possono essere affidati: a) ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, secondo le disposizioni vigenti in materia di scelta del contraente; b) avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Difesa.

4. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori alle imprese di cui al comma 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia al Prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

5. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte per l'aggiudicazione dei contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

6. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del d.lgs. 42/2004, Parte II, e successive modificazioni, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte III del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi dell'intervento dell'Amministrazione richiedente.

 

Articolo 57 - (Sanzione per ritardato od omesso pagamento)

1. Il mancato versamento del contributo di costruzione, nei termini stabiliti nell'articolo 38, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, superato il termine di cui alla lettera b).

2. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) della comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 58.

 

Articolo 58 - (Riscossione)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.”

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