Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 17. - (Autorità di bacino regionale)

1. La Regione individua l’assetto e l’organizzazione dell’Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) la Giunta regionale;

c) il Comitato tecnico di bacino."

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