Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.R. 12/11/2014, n. 32, così recitava:

"Art. 29 - (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)) — 1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) è sostituito dal seguente:

“1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) inserite in piazzole.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l’occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all’aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L’occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all’occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 2/2008 è soppresso.

4. L’articolo 16 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 2/2008 è soppresso.

6. Il comma 6 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 71, comma 1, e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili, unità abitative prefabbricate e caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.”.

7. Il comma 7 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 è soppresso.

8. All’articolo 68, comma 3, lettera a) della l.r. 2 /2008 la parola “annuale” è sostituita dalle parole “della variazione”.

9. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 2/2008, le parole “con esclusione di quelle all’aria aperta” sono soppresse.

10. L’articolo 71 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 71 - (Norme transitorie per le strutture ricettive all’aria aperta)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 56, con le modalità disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5.

2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l’obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l’installazione di:

a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento;

b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

3. L’installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.

4. Le aziende ricettive all’aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.

5. Al fine di ottemperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all’adeguamento delle strutture. Tale progetto è inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell’attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio, ove richiesto, a norma dell’articolo 16.

6. Le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all’aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982.

7. Le strutture ricettive all’aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono  classificate al livello una stella sino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.”."

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