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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 87 - (Collaudo e Commissione collaudo)
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.
2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
3. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo.
4. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca una Commissione di collaudo.
5. La Commissione di collaudo è composta da:
a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.
6. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori.
7. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale.
8. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente.
9. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni od enti.
10. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
11. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione."
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