Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 08/02/2017, n. 2, così recitava:

"Art. 8 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, il Terzo Settore e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti."

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