Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 27, così recitava:

“Art. 27 - (Risorse finanziarie)

1. Agensport dispone delle seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento di Agensport nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l'espletamento delle attività di Agensport nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

c) proventi derivanti dalle attività di Agensport;

d) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

e) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.”

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