Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 26, così recitava:

“Art. 26 - (Personale)

1. Agensport, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 4, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale di Agensport si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività di Agensport.”

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