Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 19, così recitava:

“Art. 19 - (Comitato di coordinamento)

1. È istituito il Comitato di coordinamento, con funzioni consultive in merito alle attività di Agensport di natura programmatoria.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) i Presidenti delle province del Lazio o loro delegati;

b) il Sindaco di Roma o suo delegato;

c) un rappresentante designato dal Coni regionale o suo delegato;

d) il direttore scolastico regionale o suo delegato;

e) un rappresentante dell'associazionismo sportivo individuato ai sensi della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22.

3. Il Consiglio di amministrazione acquisisce il parere del Comitato di coordinamento in relazione alla formulazione delle proposte ai fini della redazione ed attuazione del piano settoriale regionale ed alla elaborazione dei programmi pluriennali ed annuali di attività di Agensport.”

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