Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 12, così recitava:
“Art. 12 - (Attività)
1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, Agensport svolge le seguenti attività:
a) promuove e seleziona progetti per la realizzazione, nel territorio della Regione, di manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;
b) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione;
c) organizza attività di osservatorio sulle realtà dello sport, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore, raccogliendo ed elaborando i dati attinenti alle strutture e alle attività sportive ricadenti nel territorio della Regione;
d) cura l'informazione sulle maggiori attività ed iniziative presenti nella Regione e realizza campagne promozionali di sensibilizzazione e di educazione dirette a diffondere nella comunità la cultura e i valori dello sport;
e) provvede alla gestione del museo regionale dello sport di cui all'articolo 24;
f) formula proposte all'assessore regionale competente in materia di sport:
1) ai fini della redazione e attuazione del piano settoriale regionale e della individuazione degli interventi da riservare all'amministrazione regionale;
2) in relazione a criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d), Agensport può avvalersi della consulenza e della collaborazione di enti, professionisti ed istituzioni scientifiche, di ricerca e di studio, nonché di qualificati organismi operanti nel settore.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, Agensport, nell'ambito delle proprie competenze:
a) espleta compiti di verifica e di controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati dall'amministrazione regionale, tramite l'istituzione di un'apposita commissione di controllo;
b) può fornire consulenze e servizi a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) e dalle direttive regionali, secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale.”
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