Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 02/12/2008, n. 20, così recitava:

“Art. 17 Durata in carica, rinnovo e insediamento del consiglio.

1. Il consiglio della Comunità montana ha durata pari a quella prevista da leggi nazionali per gli altri enti locali. Nel caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni costituenti la Comunità montana si procede unicamente alla elezione della giunta della comunità stessa.

2. Il consiglio della Comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei comuni interessati.

3. La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente della giunta uscente entro quindici giorni dal verificarsi delle circostanze di cui al comma 2 ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

4. Il consiglio della Comunità montana nella prima adunanza procede alla convalida dei consiglieri ed elegge, ove previsto dallo statuto, il presidente del consiglio. Nel caso in cui lo statuto non preveda il presidente del consiglio questo è presieduto dal presidente della giunta.

5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del consiglio, questo è integrato automaticamente con la designazione dei restanti rappresentanti ed il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

6. In caso di rinnovo dei consigli comunali nel corso della durata del consiglio della Comunità montana, i comuni interessati devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti con le procedure di cui all'articolo 16. Il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

7. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 16, comma 3, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

8. Le norme regolamentari per il funzionamento del consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e la nomina dei capogruppo.

9. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni costituenti la Comunità montana, il consiglio e la giunta limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, fino, rispettivamente, al raggiungimento del quorum di cui al comma 2 ovvero all'elezione dalla nuova giunta. Restano comunque in carica, senza necessità di nuova convalida, i consiglieri eletti nei comuni nei quali non sono rinnovati i consigli.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino