Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 03/01/2000, n. 1, così recitava:

Art. 6 - (Variazione delle zone omogenee, modificazioni delle Comunità montane e delle fasce altimetriche)

1. La Regione, sulla base del modello di cui all'articolo 5, sentite le Comunità montane ed i comuni interessati, può provvedere con legge, a cadenza quinquennale, alla ridelimitazione delle zone omogenee di cui all'allegato A ed alle variazioni delle fasce altimetriche di cui all'allegato B.

2. L'eventuale esclusione di comuni a seguito della ridelimitazione di cui al comma 1 può avvenire, per i comuni inseriti nelle zone omogenee di cui all'allegato A, limitatamente ai comuni parzialmente montani e ai nuovi comuni inseriti nelle Comunità montane elencati nell'allegato C.”

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