Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 8 - Strutture competenti

1. La Regione svolge la propria attività amministrativa mediante le strutture organizzative costituite dai settori, dagli uffici e dalle sezioni così come indicate nella legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è titolare dei singoli procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni attribuite alla sua competenza dalle leggi, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi regionali di carattere organizzatorio pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

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