Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 30 - Pubblicità ed altre forme di divulgazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'amministrazione regionale, al fine di consentire l'esercizio del diritto di informazione di tutti i cittadini, nonché di rendere operante il principio della pubblicità degli atti, provvede, in particolare, a pubblicare sul Bollettino stesso:

a) gli atti legislativi, regolamentari, programmatici e gli altri atti regionali di portata generale, anche sotto forma di proposta qualora la loro natura lo richieda;

b) le direttive, le istruzioni e le circolari che dispongano sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti regionali ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si precisino criteri per l'applicazione di esse;

c) tutte le disposizioni attuative della presente legge e le iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, se integrale, si intende reso effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma stesso.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi, l'amministrazione regionale provvede, altresì, ad individuare forme idonee, a carattere sistematico, di raccolta dati, anche attraverso strumenti informatici, sulla sua attività, con riferimento soprattutto a quella relativa ai servizi, alle persone ed alle imprese, e cura la loro diffusione con iniziative editoriali ricorrenti.

4. L'amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 24 luglio 1990, n. 83, promuove, anche mediante il maggior finanziamento dei programmi e dei progetti - obiettivo previsti dalla legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, iniziative proprie e degli enti dipendenti volte a rendere più agevole l'accesso ai documenti amministrativi, nonché a rilevare ed elaborare informazioni sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono stabilite modalità particolari per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto del cittadino ai dati raccolti, garantendo le esigenze di riservatezza di cui all'articolo 27, comma 1.”

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