Articolo modificato dall'art. 125, comma 4, della L.R. 10/05/2001, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 26 - (Vigilanza e controllo))

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la Giunta regionale esercita il potere di vigilanza e controllo sull'ARDIS.

2. La Giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ARDIS al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;

b) verifica sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARDIS previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARDIS dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;

2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

e) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettere b), e), f), che divengono esecutivi se, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa del suolo svolge le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo.”

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