Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 18/05/1998, n. 14, così recitava:

“Art. 7

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni annui per il periodo 1989 - 1991.

2. All'onere per il 1989, previsto in L. 300 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 29802, elenco n. 4, lettera d), del bilancio per l'esercizio 1989.

3. La spesa di cui al precedente comma è iscritta in termini di competenza ai capitoli che si istituiscono nel bilancio stesso con la denominazione e gli stanziamenti di seguito indicati: Cap. 02405 «Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del travertino romano», L. 150.000.000. Cap. 02406 «Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del perlato coreno», L. 74.000.000. Cap. 02407 «Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del peperino viterbese», L. 74.000.000. Cap. 02408 «Spese per la costituzione del centro per la produzione delle pietre ornamentali del Lazio», L. 2.000.000.

3. Alla copertura degli oneri relativi ai successivi anni 1990 e 1991 si provvede con i fondi iscritti nel bilancio pluriennale dell'esercizio corrente.”

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