Articolo abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 111 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)

1. Alla l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Formazione professionale degli operatori del commercio)

1. Al fine di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, la Regione promuove la formazione professionale di coloro che intendono avviare attività commerciali e l'aggiornamento degli operatori commerciali già in attività.

2. L'assessorato competente in materia di attività produttive, di concerto con l'assessorato competente in materia di formazione professionale, individua:

a) appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, finalizzati allo sviluppo delle capacità professionali di coloro che intendono avviare attività commerciali;

b) corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione per gli operatori del commercio già in attività.

3. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 2, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all'attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l'acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti freschi e conservati.

4. I corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettera b), riguardano i settori dell'organizzazione e della gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.

5. L'organizzazione dei percorsi integrati assistiti di cui al comma 2, lettera a), nonché dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettera b), è affidata in convenzione alle associazioni del settore del commercio rappresentative a livello regionale, che provvedono alla loro realizzazione attraverso i Centri di Assistenza Tecnica (CAT), di cui all'articolo 6.

6. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, possono essere previste forme di incentivazione dei titolari, dei collaboratori e dei soci di società di persone delle piccole e medie imprese del settore del commercio.";

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"b) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;";

c) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda di reintestazione di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni; la reintestazione è rilasciata a seguito di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.";

d) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

"Articolo 49-bis - (Giornate di vendita a prezzo scontato)

1. I comuni possono individuare fino a quattro giornate, nel corso dell'anno, da dedicare alla vendita a prezzo scontato. Le suddette giornate non possono essere individuate nei trenta giorni che precedono l'inizio dei saldi sia invernali che estivi.

2. Nel corso delle iniziative di cui al comma 1, l'attività di vendita può essere svolta anche in deroga agli articoli 31 e seguenti, all'articolo 46, commi 2 e 3, nonché a quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della l.r. 33/1999.

3. La misura degli sconti applicata ai prodotti posti in vendita durante le iniziative di cui al comma 1 può essere comunicata al pubblico nei modi e nelle forme che i titolari degli esercizi commerciali ritengono più idonei e nel rispetto della normativa vigente.

4. Le iniziative di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi commerciali che offrono normalmente prodotti a prezzi scontati rispetto ai listini originali.";

e) dopo il comma 2 dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La nuova autorizzazione rilasciata per conversione non pregiudica i diritti acquisiti con la autorizzazione originaria, quali presenze effettive registrate nei mercati e nelle fiere.

2-ter. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) rilasciate da comuni di altre regioni a soggetti che abbiano trasferito la propria residenza o la sede legale nel Lazio sono convertite, previa richiesta dell'interessato, dal comune di nuova residenza.";

f) dopo il comma 1 dell'articolo 68 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui all' articolo 5 è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB B31, con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008".

2. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 69 è abrogata;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 71, dopo la parola: "dettaglio", sono aggiunte le seguenti: "nonché l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;".”

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