Articolo abrogato dalla L.R. 29/04/2015, n. 11. L’articolo 27 così recitava: “Art. 27 - (Modifiche alla legge regionale 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) - 1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, è sostituita dalla seguente: "Spese afferenti all'istanza di concessione".

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2003, all'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 230, in relazione agli oneri per l'istruttoria e l'esame della domanda, al versamento di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, alla pubblicità, alla registrazione del disciplinare di concessione, nonché agli oneri per la sorveglianza e il collaudo dei lavori. Con la medesima deliberazione sono altresì individuate le aliquote degli importi forfetari da assoggettare a restituzione nei casi di reiezione dell'istanza o di diniego della concessione.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

"1 bis. L'importo forfetario da versare per le domande di riconoscimento, di concessione preferenziale e di sanatoria di cui agli articoli 19, comma 2, 25 e 26, è determinato, con le modalità di cui al comma 1, in misura non inferiore a euro 50, e, per gli usi irrigui, a euro 10.".

4. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'anno 2003, all'atto della presentazione della domanda di licenza di attingimento, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con le modalità di cui al comma 1, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 5, in relazione agli oneri per l'istruttoria.".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

"2 bis. A decorrere dall'anno 2003, le somme introitate ai sensi del comma 2 dell'articolo 62 sono utilizzate per le spese di pubblicità e di registrazione dei disciplinari di concessione mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati presso gli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie, nell'ambito dei procedimenti relativi alle piccole derivazioni di acque pubbliche.".

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Fino all'individuazione delle modalità di utilizzo dei proventi di cui all'articolo 62, comma 2, sono mantenute le contabilità speciali. Dalla medesima attivazione decorre l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.".

7. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16/2002 sono soppresse le parole: ", a spese del richiedente".

8. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16/2002 sono soppresse le parole: ", a spese del richiedente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le derivazioni da acque superficiali a uso irriguo, si prescinde dalla pubblicazione nel quotidiano a diffusione nazionale.".

9. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16/2002 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di derivazione a uso irriguo l'importo minimo a titolo di cauzione è fissato in euro 10.".

10. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

"1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale, relative agli utilizzi posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, è fissato al 31 dicembre 2003. Delle domande medesime è data notizia in forma cumulativa, su un quotidiano locale, del luogo e del periodo di tempo in cui chiunque sia interessato può prendere visione delle domande presentate, prescindendo da ogni altra forma di pubblicazione.".

11. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni" e dopo le parole: "che tiene luogo" sono inserite le seguenti: "del disciplinare di concessione, nonché".

12. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

13. All'articolo 50 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. In deroga al divieto di cui alla lettera b) del comma 1, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sono individuate le opere la cui realizzazione sia resa necessaria da ragioni di rilevante interesse pubblico, ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa di tutela ambientale.".

14. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 16/2002 le parole: "nonché al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche;" sono sostituite dalle seguenti: "al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, nonché di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento dei proventi medesimi, le opere attuate dalla Direzione regionale dell'agricoltura per la trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;".

15. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 16/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle iniziative previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, relativa all'individuazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione per l'esercizio finanziario 2002".

16. In relazione al disposto di cui al comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002, come aggiunto dal comma 6, per quanto concerne il mantenimento delle contabilità speciali e il differimento dell'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è soppresso il capitolo 1159 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.”

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