Comma abrogato dalla L.R. 29/12/2015, n. 33, così recitava:

“17. Le entrate derivanti dalla restituzione dei finanziamenti regionali non utilizzati dalle Province per le finalità di cui al comma 16 entro il 31 dicembre 2010, nonché le somme derivanti dal disimpegno di quote dei finanziamenti regionali non erogati per le medesime finalità, sono destinate al finanziamento dei servizi flessibili integrativi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 23/2007, nonché dei servizi di trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, istituiti in via sperimentale dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).”

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