Articolo abrogato dall'art. 8, comma 61, della L.R. 29/01/2003, n. 1, così recitava:

“Art. 13 - (Garanzie)

1. Le operazioni di finanziamento per la copertura degli oneri di realizzazione delle opere di cui all'articolo 12 possono essere garantite in linea capitale dalla Regione, sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 12, comma 2, fino ad un terzo del valore delle opere da realizzare e comunque entro l'importo massimo di 30 miliardi e per un ammontare complessivo, per tutti gli interventi, di lire 100 miliardi per l'anno 1999.

2. Gli importi massimi da garantire, complessivamente e per ogni singolo intervento, saranno stabiliti, negli anni successivi al 1999, con legge finanziaria.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione conciliare competente, sono determinati annualmente le priorità per la concessione delle garanzie di cui al comma 1, nonché i criteri per la determinazione degli importi da garantire in relazione a ciascun intervento.

4. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse a fronte dell'applicazione, prevista negli studi di fattibilità di cui all'articolo 12, comma 2, di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere di cui all'articolo 12.”

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