Articolo abrogato dalla L.R. 21/12/2012 n. 26. L’articolo 62 così recitava: “Art. 62 - (Principi comuni in materia di apprendistato) - 1. L’organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto dei seguenti principi:

a) la formazione formale deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile; la formazione formale è finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e non alla produzione di beni e servizi e si svolge in un ambiente distinto da quello finalizzato prioritariamente alla produzione di beni o servizi;

b) la formazione formale deve essere effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all’interno dell’impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa individuati dalla Regione, secondo l’articolazione definita, in concorso con le parti sociali, in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi;

c) il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell’apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste;

d) nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro;

e) il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall’apprendista;

f) il tutor aziendale supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale e viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime, quali:

1) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

2) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

3) la gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all’azienda;

4) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.”

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