Articolo modificato dall’art. 128, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17; dall’art. 4, commi 1 e 3, della L.R. 29/12/2010, n. 22; dall’art. 12, comma 3, della L.R. 11/08/2011, n. 11; dall’art. 40, comma 1, della L.R. 09/08/2013, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

“Art. 18 - (Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata Autorità per la vigilanza.

2. L’Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.

3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

4. Il titolare dell'Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale.

4-bis. AI titolare dell’Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all’espletamento dell’incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Non possono essere nominati titolari dell'Autorità per la vigilanza:

a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;

b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;

c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

7. L’Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l’esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l’Autorità ravvisi l’esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.

7-bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l’Autorità sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l’anno 2011, dovrà essere sottoposto all’approvazione entro il 31 marzo 2011.

7-ter. L’Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

7-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l’Autorità per la vigilanza presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7-bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7-quinquies. L’Autorità, per l’esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell’Autorità, definita e costituita con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ne determina anche la relativa dotazione organica.

7-sexies. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7-quinquies è deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7-septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato.

7-octies. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall’Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.

8. L’Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all’articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.”

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