Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 25 - Inserimento dell'articolo 7-bis nella legge regionale n. 26/2014

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 26/2014 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis fusioni delle Unioni

1. Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all'articolo 7.

2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.

3. Il progetto di fusione è trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni.

4. Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale."."

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