Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2020, n. 22.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18

1. Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo:

- svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all’individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità, anche mediante la redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due anni; all’ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all’ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;

- cura l’elaborazione e l’aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d’intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;

- collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;

- indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;

- cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazione rilevanti a tali fini;

- cura la programmazione dell’attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;

- svolge compiti di controllo: sull’attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;

- costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l’urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l’aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;

- cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala, una stima costi/benefici e formula il relativo parere;

- propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa.”

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